La Commissione per la Valutazione d’impatto ambientale del Ministero dell’ambiente non è stata consultata dopo l’approvazione del progetto definitivo del collegamento Vigevano-Magenta e per questo la delibera 7/2018 del Cipe è annullata.
La seconda sezione di Milano del Tar della Lombardia accoglie in parte quattro dei cinque ricorsi presentati contro la realizzazione della “superstrada”; respinto quello di Città metropolitana,
giudicato infondato in quattro dei motivi addotti dai proponenti e inammissibile in relazione al quinto, accolti quelli promossi da Parco Lombardo della Valle del Ticino, dai comuni di Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, e da due privati, ma solo per una delle motivazioni. In tutti i casi il Tar, nell’assise presieduta da Italo Caso, ha respinto ciascun motivo addotto perché ritenuto «infondato» o «inammissibile» e ha riconosciuto la fondatezza di quello relativo alla Via, che era stata svolta nel 2003 e non è stata aggiornata in seguito all’approvazione del progetto definitivo. Nel dettaglio non è tanto il mancato svolgimento di una nuova Via a essere stato posto sotto la lente d’ingrandimento dei giudici amministrativi, quanto il fatto che il Responsabile unico del provvedimento, cioé Anas, non ha consultato la commissione Via del Mattm:«L’art. 185 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 – si legge nel dispositivo della sentenza 00229/2020 del 31 gennaio scorso – stabilisce che “Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga […] che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso”».
Lacuna decisiva Anas ha ritenuto che le modifiche non fossero tali da richiedere l’intervento della Commissione Via del Mattm, ma non spettava all’azienda stabilirlo:
La presenza di modifiche, riconosciute dalla Commissione Via/Vas e dallo stesso Cipe, comportava la necessità di assoggettare alla verifica di ottemperanza anche il progetto stralcio
«Lo stesso Ministero dell’Ambiente aveva già rilevato la criticità in commento con la nota del 04/12/2017, preannunciando per tale ragione la propria assenza ed il conseguente parere sfavorevole per la conferenza dei servizi del 14/12/2017, senza che tale circostanza fosse tenuta in conto né dal proponente né dal Cipe ai fini dell’approvazione del progetto definitivo. Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 06/12/2017, ha sollecitato Anas ad inviare l’istanza inerente la verifica di ottemperanza richiesta dal Ministero dell’Ambiente». Non averlo fatto ha determinato l’ammissibilità del ricorso: «Tale valutazione non può essere evitata mediante la valutazione effettuata da Anas, con la nota del 07/12/2017, secondo la quale il progetto non ha subito modifiche dal 2009, per cui non sono necessari ulteriori contributi da parte del Mattm […] Infatti la valutazione ambientale della rilevanza delle modifiche introdotte al progetto non compete al proponente il progetto medesimo». Anche le sentenze 00228/2020, 00227/2020, e 00226/2020 battono sullo stesso tasto. Tuttavia la deliberazione del Tar non comporta una valutazione di merito sull’opera, che non compete al tribunale, si limita ad annullare la delibera Cipe, riportando l’iter indietro di due anni e restituendo alla politica il compito di stabilire se realizzarla o meno.
Giuseppe Del Signore