Dopo le recenti decisioni della Corte Costituzionale in ordine all’ammissibilità dei diversi referendum richiesti in tema di giustizia, di abrogazione parziale dell’art. 579 codice penale (omicidio del consenziente) e di liberalizzazione della coltivazione della cannabis ci sia avvia all’atto finale, cioè la scelta dei cittadini. Non entro nel merito delle singole questioni preferendo invece soffermarmi su alcune questioni di metodo, cui peraltro hanno fatto cenno molti degli interventi e commenti nel frattempo manifestati. La prima osservazione è che, ancora un volta, lo strumento del referendum abrogativo, pensato e previsto in Costituzione come strumento di democrazia diretta di conferma o rigetto di disposizioni di legge, è stato utilizzato come mezzo di ingegneria legislativa. In altri termini, non per confermare o rigettare una legge, ma per sostituirsi al parlamento, magari colpevolmente inerte su alcune questioni, confezionando una nuova legge mediante un’opera di sartoria, fatta di tagli e cuci: toglie due parole qua, uniscile a una frase là e così via. Non per nulla parte dei quesiti è stato definito manipolativo. Per riuscire in questa operazione talvolta i promotori del referendum hanno affibbiano alla loro iniziativa titoli non esattamente corrispondenti ai contenuti, ma necessari per far presa sull’elettorato, che magari farebbe fatica a capire il senso di determinati quesiti. Qualche volta si è avuta l’impressione, molto molto fondata, che i titoli enunciati fossero …farlocchi, se mi si consente l’espressione. Il caso più eclatante è quello della proposta di parziale abrogazione dell’art. 579 codice penale, che punisce il caso di omicidio del consenziente, fatta passare come strumento che avrebbe legalizzato l’eutanasia. Se per eutanasia, secondo la comune vulgata, intendiamo la possibilità di agevolare o procurare la morte di chi ritiene intollerabile prolungare la propria in vita a causa di particolari condizioni di invalidità o di salute, ebbene la richiesta di parziale abrogazione dell’art. 579 c.p. era decisamente eccentrica rispetto all’obbiettivo dichiarato. In quella proposta non c’era nulla che potesse collegarsi alla sentenza della Corte Costituzionale n.242/19, che aveva indicato le condizioni necessarie per consentire il suicidio assistito. E’ difficile pensare che i promotori del referendum, tra cui illustri giuristi, non fossero consapevoli del serio rischio di inammissibilità del quesito, come puntualmente verificatosi. Certo, se lo scopo dei promotori era comunque rafforzare il messaggio circa la fattibilità dell’eutanasia nel senso sopra ricordato, ebbene quello scopo è probabilmente stato raggiunto. Non sfuggono a questa impressione alcuni dei quesiti relativi a questioni di giustizia, pur riconoscendo che essi intendono dare risposta ad esigenze reali. L’esito positivo del referendum sui criteri di presentazione delle candidature per le elezione dei componenti del CSM cambierà il relativo sistema elettorale (salvo che nel frattempo non venga approvata apposita legge oggi in discussione in parlamento), senza che ciò possa minimamente scalfire il “potere” delle correnti esistenti all’interno dell’Associazione nazionale magistrati, che è l’obbiettivo dichiarato dai promotori del referendum. Il singolo che presenti la propria candidatura dovrà comunque farsi conoscere e ottenere l’appoggio e i voti di un certo numero di colleghi che ne condividano un’idea di azione. Chiamiamolo gruppo di sostegno, anziché corrente, ma la sostanza non cambia. D’altra parte che possibilità di elezione avrebbe altrimenti un candidato- magistrato in servizio in un piccolo Tribunale, inserito in una piccola Corte d’Appello, sconosciuto alla gran parte dei magistrati operanti altrove? Effetti più consistenti potrebbe conseguire il referendum relativo alla separazione delle funzioni di magistrato requirente (P.M.) e magistrato giudicante. Anche in questo caso, l’obbiettivo enunciato inizialmente era quello della separazione delle carriere, inattuabile senza modifiche costituzionale. La questione è troppo tecnica per essere affrontata brevemente in questa sede. Il quesito è emblematico dell’uso manipolativo del referendum, che attraverso l’abrogazione di pochi articoli dell’ordinamento giudiziario mira scardinarne un elemento caratteristico e fondamentale fino ad ora, cioè l’unitarietà della funzione di magistrato. Perché, è vero che l’art.107 della Costituzione afferma che “ I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni” , ma tale affermazione era stata pensata in funzione dell’indipendenza dei singoli magistrati, ma non per rendere rigide e immutabili per i singoli le diverse funzioni svolte. Da ex magistrato, mi domando se il cittadino votante sia in grado di percepire le ricadute dell’esito del referendum. In conclusione, neanche per questo quesito si sfugge alla sensazione che il titolo inizialmente enunciato servisse solo per acquisire un’adesione empatica, al di là dei risultati possibili.
Cesare Beretta
Già Presidente di Sezione del Tribunale di Pavia

