Separazione delle carriere, introduzione di due Consigli superiori della magistratura e di un’Alta corte disciplinare, sorteggio parziale dei componenti: le italiane e gli italiani il 22 e 23 marzo voteranno il referendum costituzionale sulla magistratura, attraverso cui dovranno confermare o annullare la riforma che ha cambiato 7 articoli della Costituzione per dare un nuovo assetto al potere giudiziario.
IL TESTO Quali saranno gli articoli che cambieranno lo dice il quesito che si troverà sulla scheda referendaria: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”». Questa è la domanda a cui i cittadini dovranno rispondere: voterà sì chi vorrà che la riforma entri in vigore e voterà no chi vorrà che la Costituzione resti invariata. Non ci sarà un quorum, trattandosi di un referendum confermativo, che interviene dunque su una norma che è già stata votata dal Parlamento, il voto è valido a prescindere dai partecipanti.
DUE CARRIERE La domanda è complessa e non è semplice orientarsi tra articoli modificati e interamente riscritti. L’articolo 87 si occupa delle prerogative e delle funzioni del Presidente della Repubblica, la modifica fa sì che sia chiamato a presiedere non più un solo Csm – come accade oggi – ma i due previsti dalla riforma, quello della magistratura requirente (i procuratori) e quello della magistratura giudicante (i giudici). L’aggiunta all’articolo 102 è proprio quella che separa le due carriere, da una parte chi indaga e dall’altra chi giudica («disciplinando altresì le distinte carriere»). L’articolo 104 invece è riscritto in gran parte e si occupa di dare forma ai due nuovi Csm; di entrambi è membro di diritto il Presidente della Repubblica insieme al procuratore generale (Csm requirente) e al primo presidente (Csm giudicante) della Corte di Cassazione. Gli altri membri, in numero totale di 24 per ciascuna assemblea, sono scelti a sorte. Per un terzo «da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione», per due terzi «rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge». L’incarico dura quattro anni e non si può essere sorteggiati nella procedura successiva.
ALTA CORTE L’articolo 105 è modificato in maniera sostanziale con l’aggiunta di tutti i commi che riguardano l’Alta corte disciplinare, composta da 15 giudici, 3 nominati dal Presidente della Repubblica (tra docenti universitari e avvocati con almeno vent’anni d’esercizio), 3 estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento, 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti
estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio.
Anche in questo caso l’incarico è quadriennale e non può essere rinnovato, nonché incompatibile con cariche elettive o professione di avvocato. Contro le sentenze emesse dall’Alta corte è ammesso ricorso presso la medesima «che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata». L’articolo 106 è modificato nella parte relativa ai magistrati chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, designati dal Csm giudicante anche tra «magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni», oltre che tra le qualifiche già presenti. L’articolo 107 e 110 infine vedono l’inserimento del riferimento a «ciascuno» o al «rispettivo» Csm in relazione alla inamovibilità e alle competenze assegnate agli organi.
PERCHÈ SÌ Se questo è il testo, i sostenitori del sì ritengono che si tratti del completamento di un percorso. Durante il ventennio fascista, il codice Rocco prevedeva il cosiddetto impianto inquisitorio, col giudice istruttore chiamato a un primo pronunciamento sulla base delle prove che lui stesso aveva raccolto durante le indagini. Per passare a un impianto accusatorio – su cui pure si rifletté in Assemblea Costituente – ci volle il 1988 con la riforma del codice di procedura penale promossa dal ministro della Giustizia Giuliano Vassalli i cui cardini sono la formazione della prova nel dibattimento, le condizioni di parità di accusa e difesa, il ruolo terzo del giudice con l’introduzione anche delle figure del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell’udienza preliminare. In seguito sono stati proposti altri progetti di riforma e sono state introdotte delle modifiche, il più importante dei quali è il decreto legislativo 150 del 2022, la cosiddetta “riforma Cartabia” con cui si limitano a uno i passaggi possibili da una carriera all’altra, con una decisione da prendere entro i primi dieci anni della stessa. Per i sostenitori la riforma, se confermata, metterebbe in equilibrio la giustizia: tra chi è per il sì ricorre spesso la metafora della partita di calcio, con due squadre (la difesa e l’accusa) e un arbitro (il giudice) che però oggi ha la stessa maglia di una delle due.
PERCHÉ NO Proprio la riforma Cartabia è una delle motivazioni dei sostenitori del no. Da quando è entrata in vigore i passaggi da una magistratura all’altra si sono ridotti nell’ordine di una quarantina all’anno a fronte di circa 10mila magistrati ed è difficile argomentare una sinergia tra giudici e accusa sulla base di numeri così esigui. A proposito del termine “accusa”, tra le fila del “no” c’è chi ricorda che in un sistema garantista come quello italiano, il pubblico ministero non ha soltanto il compito di sostenere l’accusa, ma anche di ricercare tutte le prove, sia carico sia a discarico dell’indagato. Per i detrattori della riforma perciò la metafora sportiva è ritenuta fuorviante, perché una delle due squadre è più vincolata (la difesa non ha l’obbligo di presentare eventuali prove a carico di chi assiste). Inoltre i contrari si soffermano sul sorteggio, considerato una scelta sbagliata sia perché svilisce la rappresentanza dei magistrati sia perché non è in equilibrio tra le componenti “togate” (scelte dai magistrati con un sorteggio puro) e quelle “laiche” (scelte dal Parlamento con un sorteggio da un elenco precedentemente votato) sia perché indebolirebbe l’autonomia della parte “togata” (libera da correnti sì, ma chiamata a confrontarsi con i “laici” che possono essere sorteggiati, visto che il voto dell’elenco è politico, tra persone di comune “sensibilità”).
FUORI REFERENDUM Tralasciando le false attribuzioni (toccate a vario titolo a Falcone, Borsellino, Mattarella), ci sono poi una serie di temi, portati avanti dai due schieramenti, che non hanno in realtà attinenza col quesito referendario: tra i contrari si indica poi la riforma come una testa di ponte per portare i procuratori alla dipendenza del ministero dell’Interno e dunque sottomettere una parte del potere giudiziario al potere esecutivo. Fermo restando che di questo la riforma non si occupa e che quindi sarebbe necessaria un successivo intervento (il primo comma dell’articolo 104 della Costituzione è invariato e recita «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»), nella maggior parte dei paesi europei la situazione è proprio questa senza che sia stato leso lo stato di diritto. Lato “sì”, si argomenta che con l’approvazione della riforma la giustizia diventerà più veloce e si eviterà il «buonismo» dei giudici, contrastando «scarcerazioni facili» e promuovendo la sicurezza: non si comprende il collegamento, dal momento che la riforma non riguarda nulla che sia legato a questi aspetti. Infine non è toccato dal referendum né il tema delle carenze di organico nei tribunali e nelle procure né la giustizia civile, dove si concentrano quei ritardi che costituiscono anche un freno alla produttività dell’Italia e ai progetti di vita (dalla sfera familiare a quella lavorativa) dei cittadini.
Giuseppe Del Signore





