Referendum sulla giustizia: sette articoli in gioco tra Alta Corte e magistrati

Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla giustizia. In realtà gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulla modifica di 7 articoli della Costituzione che riguardano il ruolo dei magistrati e gli organi di governo della magistratura, con lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura, l’introduzione di un’Alta corte, la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti (i “giudici”) e dei magistrati inquirenti (i “procuratori”).

REGOLE E QUESITO La consultazione si svolgerà dalle 7 di domenica 22 alle 15 di lunedì 23 e non prevede un quorum: trattandosi di un referendum confermativo, che interviene dunque su una norma che è già stata votata dal Parlamento, il voto è valido a prescindere dai partecipanti, pertanto l’esito sarà o la vittoria del “sì” (che confermerebbe la legge così come approvata da Camera e Senato) o la vittoria del “no” (che cancellerebbe la norma e lascerebbe la Costituzione inalterata). Il quesito è complesso perché la riforma interviene su diversi aspetti del testo costituzionale: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”».

schede referendum

GLI ARTICOLI Per entrare nei dettagli, l’articolo 87 sarà modificato in modo da risultare «Il Presidente della Repubblica […] Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente». L’articolo 102 diventa «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». L’articolo 104 è riscritto: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ALTA CORTE L’articolo 105 vede l’inserimento dell’Alta Corte per giudicare l’operato dei magistrati. Invariato il primo comma (che prima era l’unico), si introduce un organo investito della «giurisdizione disciplinare» di tutti i magistrati e costituito da 15 giudici, 3 nominati dal presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte tra docenti universitari e avvocati con almeno vent’anni d’esercizio, 3 con i medesimi requisiti ma scelti dal parlamento, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti estratti a sorte dalle rispettive categorie e con almeno vent’anni d’esperienza. L’Alta corte ha un presidente, scelto tra i 3 nominati dal Quirinale o dal Parlamento, i giudici restano in carica per quattro anni. Contro le sentenze dell’Alta corte è ammesso ricorso da discutere dinanzi alla medesima Corte (ma con giudici diversi da quelli del primo procedimento).

GLI ALTRI Per quanto riguarda l’articolo 106 si inserisce l’espressione «giudicante» (perché nella nuova formulazione riguarda solo questi ultimi e non quella inquirente) e si aggiunge, per l’ufficio di consiglieri di cassazione, la possibilità che lo svolgano «magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». L’articolo 107 e 110 vedono l’aggiunta del riferimento a ciascuno dei due Csm di nuova introduzione.

Gds

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