Covid-19, le novità dal 4 maggio nelle due ultime ordinanze della Regione Lombardia

Obbligo delle mascherine o indumenti utili per coprire naso e bocca, regole rigorose per i mercati all’aperto, il commercio al dettaglio e altre attività economiche: sono queste, in sintesi, le novità e, in parte, le conferme introdotte dall’ordinanza n. 537 del 30 aprile  ord_537_30aprile2020, firmata dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che stabilisce  alcune specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.
Nello stesso giorno, Fontana ha firmato inoltre anche l’ordinanza n. 538 ord_538_30aprile2020 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale, con validità dal 4 maggio al 31 agosto. I punti salienti riguardano il distanziamento e l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate; vanno evitate le possibilità di assembramento nei principali interscambi; vanno ripristinate progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.
LE DISPOSIZIONI PER I TRASPORTI Le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.
A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili; igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno; gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità; é sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.
Ecco in dettaglio le disposizioni valide in Lombardia dal 4 al 17 maggio:
Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione.  La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.  Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio.  Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
Mercati
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato. Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.
Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone. I concessionari di slot machines devono bloccarle.  Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.
La Regione Lombardia ricorda inoltre le principali indicazioni per i cittadini previste dal DPCM del 26 aprile valide dal 4 al 17 maggio:
Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Dal 4 maggio è possibile recarsi in visita dai congiunti (cioè parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili) purché venga sempre rispettato il divieto di creare assembramenti anche all’interno delle abitazioni, mantenendo il distanziamento di sicurezza e utilizzando mascherine o altre protezioni per le vie respiratorie. Un punto ancora da definire e controverso riguarda il concetto di congiunto.
Rimangono vietati i trasferimenti in altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Durante gli spostamenti sarà sempre necessario portare con sé l’autocertificazione. Le persone sottoposte a quarantena, o che hanno sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5° C, devono assolutamente rimanere presso il proprio domicilio.
Attività motoria
È consentito svolgere attività motoria o passeggiate all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.
Allenamenti per gli atleti
Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse.
Bar, ristoranti, ristorazione solo in take away
Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.
Attività produttive
Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività export e i cantieri dell’edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai prefetti.
Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso.
Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza a partire dal 27 aprile.
Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai protocolli sottoscritti tra le parti sociali, pena la sospensione dell’attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti. Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.
Funerali
Dal 4 maggio possono essere nuovamente celebrati i funerali, ma soltanto alla presenza di parenti di primo o secondo grado per un massimo 15 persone. Le funzioni vanno svolte possibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza tra le altre persone.
LE REGOLE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Per riprendere le attività, le imprese dovranno darne comunicazione preventiva al prefetto e garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile e allegati al DPCM del 26 aprile.
I Protocolli prevedono che la prosecuzione delle attività possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
In particolare sono previsti: l’utilizzo dei dispositivi di protezione per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni; la rimodulazione degli spazi di lavoro e spazi comuni e delle postazioni distanziate, oltre alla previsione di orari differenziati; controlli sul personale prima dell’accesso al luogo di lavoro. Il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro; il rientro in azienda o in cantiere dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19 sarà condizionato dal rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone; l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali); la sanificazione straordinaria degli ambienti, in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di Covid-19; la collaborazione del datore di lavoro con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche; la promozione dello smart working, con il sostegno da parte del datore di lavoro; rafforzamento del ruolo del medico competente che dovrà segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti; limiti all’accesso di fornitori esterni per i quali dovranno essere individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, con percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale impiegato nei reparti o uffici aziendali.
La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo integrale del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, e il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 nei cantieri.http://ord_537_30aprile2020

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